Arera gasivori: tutte le novità della delibera e i prezzi

In Luce e gas
Arera gasivori

Sono in arrivo le modalità operative per il riconoscimento dal 1° gennaio 2023 delle agevolazioni alle imprese Arera gasivori, cioè tutte quelle imprese che detengono un forte consumo di gas naturale, queste agevolazioni si attueranno grazie al decreto Mite.

Il decreto Mite, emanato in data 21 dicembre 2021, ha modificato l'art. 1 comma 4-bis della delibera Arera gasivori 541/2022 introducendo nuove disposizioni sul riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del decreto Mite.

Il decreto Mite stabilisce quindi che, a partire dal 1° gennaio 2023, le imprese gasivori Arera, a forte consumo di gas naturale che superano i limiti previsti dal decreto Mite, potranno ottenere delle agevolazioni sulle tariffe di energia elettrica e gas naturale, attraverso la procedura di registrazione presso CSEA. Quando si parla di gasivori Arera agevolazioni e altri vantaggi devono essere approfonditi nel dettaglio per avere un quadro generale accurato.

Per l'ottenimento delle agevolazioni, le imprese interessate dovranno compilare il modulo di registrazione online e inviarlo a CSEA entro il 30 novembre 2022, allegando tutta la documentazione richiesta dal decreto Mite. Una volta effettuata la registrazione, queste attività verranno inserite nell'elenco delle imprese agevolate e le agevolazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023. Insomma, parlando di **gasivori Arera agevolazioni **e vantaggi sono qualcosa di molto importante e che non può essere sottovalutato.

I contenuti della delibera Arera gasivori

Con l'entrata in vigore delle agevolazioni, le imprese Arera gasivori, a forte consumo di gas naturale, potranno beneficiare di agevolazioni significative sulle tariffe di energia elettrica e gas naturale. Ciò consentirà alle imprese di risparmiare considerevolmente sui costi di energia, garantendo un notevole vantaggio economico.

La delibera gasivori Arera stabilisce innanzitutto le modalità con cui le imprese che sono in possesso di tutti i requisiti, si potranno registrare presso la Csea.

Le agevolazioni Arera gasivori vengono fissate mediante l’applicazione da parte delle società di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas. Queste agevolazioni Arera gasivori saranno applicate a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

Inoltre, è prevista l’esenzione di una parte della componente RE/RET per le imprese con consumi per uso non energetico superiori alla soglia di 1 milione di mc/anno. La delibera Arera gasivori definisce anche le nuove modalità operative per l’organizzazione degli elenchi Arera gasivori.

La delibera rimanda a un successivo provvedimento, di recente infatti, Enea e Csea, su proposta congiunta, hanno deliberato una serie di modalità di verifica e obblighi informativi ai fini dell’accertamento delle condizioni previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021.

Il decreto prevede l’obbligo da parte degli operatori energetici di garantire la realizzazione di interventi di efficienza energetica nelle zone interessate dalle loro attività, secondo una diagnosi preliminare. La verifica e l’accertamento delle condizioni previste dal decreto sono di competenza di Enea e Csea.

La CSEA (Commissione di Settore Energetico dell'Autorità) ha recentemente definito le modalità di comunicazione che interessano il Sistema Informativo Integrato (SII) e le imprese di trasporto, in relazione agli elenchi aggiornati delle imprese Arera gasivori e ai flussi informativi.

I flussi informativi devono essere inviati dal SII alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali. In particolare, i flussi informativi devono contenere dati relativi alla gestione dei contratti di acquisto e di vendita di gas, alla disponibilità di energia, al funzionamento del mercato, al trasporto del gas e alla gestione della sicurezza.

A questo scopo, CSEA ha regolamentato l'utilizzo di un protocollo di comunicazione standardizzato per le transazioni tra SII, imprese di trasporto e imprese distributrici. Inoltre, CSEA ha stabilito che i dati relativi agli elenchi aggiornati delle imprese Arera gasivori devono essere trasmessi dal SII alle imprese di trasporto, in modo da consentire a queste ultime di effettuare le operazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto del gas.

Infine, CSEA ha stabilito che le imprese di trasporto devono trasmettere i dati in tempo reale alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

Arera gasivori: le misure prospettate

L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Arera, ha annunciato una nuova iniziativa volta a estendere la possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali. La decisione arriva in seguito alla pubblicazione del 6° Piano di Regolazione Tariffaria (6PRT) da parte dell’Arera. Il piano, che dovrebbe essere definito a inizio aprile, prevede una revisione dei criteri tariffari.

Il decreto 502/2022 prevede l’istituzione di una nuova tariffa a moltiplicatore, applicabile ai prodotti di capacità mensile e giornaliera, volta a favorire l’utilizzo delle reti di trasporto in tali punti. Il moltiplicatore tariffario, definito a partire dall’analisi dei profili di utilizzo della capacità di trasporto, è pari a 1,3 per i prodotti di capacità mensile, e 1,7 per i prodotti di capacità giornaliera.

L’Autorità per l’Energia ha recentemente proposto una serie di misure per contenere le spese economiche, nel caso in cui non fosse possibile ricorrere alla fiscalità generale. In particolare, l’Arera ha ipotizzato un intervento sugli oneri, in particolare quelli relativi a “servizi infrastrutturali non coperti dagli utenti dei relativi servizi”, come le componenti addizionali a copertura degli oneri di stoccaggio e rigassificazione.

Tale misura non andrebbe ad apportare modifiche alle modalità di determinazione e applicazione della tariffa di trasporto, poiché ciò risulterebbe verosimilmente incompatibile con il Codice Tar.

L’individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di sostegno in tema di Arera gasivori, definite dal Decreto Ministeriale del 29/05/2022 (n. 385/2022), dovrebbe avvenire sulla base dei criteri definiti dallo stesso Decreto, seppur modificati per tenere conto del fatto che nella misura sarebbero ricompresi anche i clienti termoelettrici con consumo medio di gas superiore a 1 GWh/anno (ossia 94.582 Smc con potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc).

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