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La prescrizione bollette luce è un argomento molto delicato, in quanto può capitare a tutti a causa di una dimenticanza o per problemi di trasloco o di trasferimento, di non pagare una bolletta, che sia della luce, del gas o di altre utenze, e vedersi poi recapitare una lettera che intima al pagamento della stessa il prima possibile. La prescrizione bollette luce, così come per il gas, l’adsl, l’acqua e molto altro ancora, rappresenta il termine oltre il quale il debitore non è più tenuto al pagamento della somma di denaro interessata, in quanto cade per prescrizione l’obbligo del saldo. Secondo la legge infatti dopo un determinato tempo, il quale può variare a seconda di ciò che è ancora da pagare e non è ancora stato saldato, il titolare che ha emesso il credito (o il fornitore, nel caso di bollette per le varie utenze) perde ogni diritto relativamente a quella somma d denaro e, quindi, non può più esigere il rimborso. In parole povere, se un creditore mi presta una somma di denaro, o il fornitore delle utenze non mi manca raccomandata o Pec ufficiale intimandomi al pagamento della somma di cui sono debitore, in un preciso arco di tempo, trascorso questo non può più esigere il pagamento, o il rimborso, da parte mia. In generale la prescrizione di tipo ordinario prevede un termine massimo di 10 anni per i crediti per i quali non viene specificato un termine di pagamento, o rimborso, differente. Nel caso invece della prescrizione bollette luce non pagate, o prescrizione bollette energia elettrica che può includere sia la luce sia il gas (soprattutto nel caso in cui si abbia una tariffa dual, ovvero avere entrambe le utenze attive con il medesimo gestore), il termine è fissato a 2 anni (questo tempo massimo è stato stabilità dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160).
Assolutamente sì, ed è importante conoscere la differenza in modo da sapere esattamente come muoversi, e cosa fare, al fine di trovare una risoluzione alla problematica di proprio interesse. Con la decadenza della bolletta, sia essa della luce, del gas o di altre utenze, si intende la perdita della possibilità di applicare qualunque diritto in merito al mancato esercizio di un termine perentorio, mentre quando si pala di prescrizione bollette energia elettrica o altre utenze si fa riferimenti alla perdita di diritto del creditore (o fornitore) di applicare il diritto alla riscossione della somma di denaro a lui spettante una volta trascorsi i termini di tempo stabiliti per legge.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione relativi alle bollette delle varie tipologie di utenze, occorre considerare il calendario: non si considera il giorno in cui avviene il momento iniziale del termine (in termini di mancato pagamento), e pertanto la prescrizione si ha con il giorno finale: qualora il termine scadesse in un giorno festivo, e questo è sempre importante considerarlo, la data di scadenza viene prorogata di diritto al giorno successivo feriale (quindi né di domenica né festivo). Fino a marzo 2018 il termine per la prescrizione bollette luce non pagate (e altre utenze) era fissato a 5 anni, successivamente è stato fissato a 2 anni, anche se bisogna considerare come per tutte le bollette emesse fino al 02/03/2018 continua a essere in vigore il termine di prescrizione di 5 anni. Inoltre bisogna sempre tenere presente come i 2 anni valgano nei confronti dei soggetti privati (quindi per le forniture domestiche, nel caso della prescrizione bollette energia elettrica o altre utenze) e le microimprese (quindi imprese con meno di 10 dipendenti, o che comunque abbiano presentato l’ultimo bilancio con un utile fatturato non superiore i 2 milioni di euro), mentre per le società i termini di prescrizione sono ancora fissati a 5 anni.
Per fare valore la prescrizione, è importante considerare alcuni punti molto importanti, e sapere come agire (lato consumatore, ovvero colui o colei che ha contratto il debito, o al quale risulta una bolletta non pagata) e vuole fare valere la prescrizione. La prescrizione si verifica in automatico, senza necessità di particolari provvedimenti o di far intervenire un giudice competente, il quale sarà invece necessario qualora si rendesse opportuno analizzare l’illegittimità della richiesta avanzata da parte del proprio fornitore di energia (nel caso della prescrizione bollette luce non pagate. Nel caso in cui il proprio fornitore avanzasse continuativamente la richiesta di essere rimborsato da parte del consumatore, per una o più bollette ormai cadute in prescrizione, quest’ultimo può ignorare l’accaduto e, qualora il fornitore decidesse di intentare una causa si potrà difendere contestandola, oppure è possibile giocare d’anticipo mediante una azione di accertamento negativo di credito, ovvero presentando domanda al giudice competente per l’analisi e l’accertamento della inesistenza del credito.
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